Si, esistono fondi pensione destinati al personale dipendente delle Pubbliche amministrazioni.1 I dipendenti pubblici possono aderire volontariamente ai fondi pensione negoziali di riferimento ma anche a forme pensionistiche individuali (PIP e Fondi pensione aperti). Non è possibile aderire in forma collettiva a fondi pensione aperti.
Vi è però una differenza fondamentale, per i dipendenti pubblici è possibile conferire il TFR futuro e godere del contributo del datore di lavoro solo se aderiscono a fondi pensione negoziali.
Come tutti i fondi pensione anche quelli per i dipendenti pubblici sono vigilati dalla COVIP e sono iscritti all’albo dei fondi pensione.
Sommario
Adesione ai Fondi Pensione Negoziali
L’iscrizione può avvenire da NOIPA attraverso la funzione self service “previdenza complementare” per i dipendenti amministrati da tale sistema. Altrimenti l’adesione può essere effettuata nella sede del fondo, nelle sedi dei sindacati che hanno sottoscritto l’accordo, nei luoghi di lavoro, nelle sedi dei patronati incaricati dal fondo e tramite il sito web del fondo.
Prima dell’adesione vengono consegnati alcuni documenti le Informazioni chiave per l’aderente (con le princpali caratteristiche del fondo) e la mia pensione complementare (documento standardizzato che fornisce una simulazione della pensione complementare). Inoltre sul sito dei fondi è presente la Nota Integrativa e lo Statuto per il dettaglio delle caratteristiche del fondo.
È necessario compilare un questionario di autovalutazione per raccogliere informazioni sulle conoscenze e sulla situazione dell’aderente per aiutarlo nella scelta della linea di investimento o comparto più aderente alle sue esigenze.
Contribuzione
Il datore di lavoro verserà sul conto reale della posizione individuale dell’aderente il contributo a carico del lavoratore e quello a suo carico. Il TFR viene accantonato in un conto virtuale, sempre individuale, tenuto dall’INPS-Gestione dipendenti pubblici. Questi importi quindi non sono effettivamente versati nel fondo fino al momento della pensione o del termine del rapporto di lavoro. → Vengono accantonate figurativamente. MA le quote virtuali sono rivalutate dall’INPS in base al rendimento netto effettivo realizzato dal fondo pensione se questo dispone di una struttura finanziaria consolidata, altrimenti una media ponderata dei risultati finanziari conseguiti dai principali fondi pensione negoziali (individuati dal MEF nel decreto del 23 dicembre 2005).
Per quanto riguarda il tema molto importante dei vantaggi fiscali rimando all’articolo Introduzione alla Previdenza Complementare e ai Fondi Pensione.
Trattamento di Fine Servizio (TFS) e Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
Sono presenti delle specifiche riguardo al TFS per i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001, riporto quanto scritto dalla COVIP:
«[…] con la sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione optano automaticamente per il passaggio dal regime del TFS (trattamento di fine servizio, buonuscita, indennità premio fine servizio o indennità di anzianità) al regime di TFR (trattamento di fine rapporto)».
Gli importi del TFR da accantonare sono differenti a seconda della data di assunzione dei lavoratori. Riporto sempre quanto scritto dalla COVIP:
«In base all’Accordo quadro tra ARAN e sindacati e al DPCM 20 dicembre 1999, le quote degli accantonamenti di TFR variano a seconda della data di assunzione dei lavoratori:
- per i lavoratori a tempo determinato e per quelli assunti a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2001 viene destinato l’intero TFR che matura anno per anno (il 6,91% della retribuzione base di riferimento);
- per i lavoratori già in servizio alla data del 31 dicembre 2000, che con l’adesione hanno optato per il regime del TFR, viene destinata, in fase di prima attuazione, una quota di TFR non superiore al 2% della retribuzione base di riferimento; successivamente, tale quota potrà essere elevata dalle parti istitutive con apposito accordo. Inoltre, è previsto un ulteriore accantonamento figurativo pari all’1,5% della base contributiva di riferimento ai fini TFS; anche questa quota ha carattere di elemento figurativo». Fonte Covip.
Linee di investimento e Gestione
I fondi pensione offrono comparti diversificati a seconda delle esigenze degli aderenti. Generalmente sono riassumibili in Garantite (che prevedono una garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale versato), obbligazionarie pure o miste (gran parte del portafoglio è investito in obbligazioni), bilanciati (aumenta la quota azionaria ma con % più equilibrate) o azionari (prevalenza delle azioni).
La gestione è sempre affidata a intermediari professionali specializzati (banche, assicurazioni, società di intermediazione mobiliare e società di gestione del risparmio). I gestori operano in base a politiche, criteri e indirizzi decisi dall’organo che amministra il fondo sempre rispettando le regole e i limiti di investimento stabiliti dalla normativa di settore anche per quanto riguarda il conflitto di interesse.
I fondi pensione indicano un portafoglio benchmark al fine di fornire un parametro oggettivo di riferimento per verificare i risultati ottenuti dalla gestione. Spesso questo benchmark è formato da diversi indici pesati in base ai capitali che vengono investiti nelle differenti asset class, aree geografiche, rating o durata temporale (es. obbligazioni a breve termine).
I capitali investiti nel fondo pensione sono sempre custoditi presso una Banca Depositaria, che si occupa di attuare gli ordini di acquisto e vendita degli strumenti finanziari, detenere i medesimi e verificare che le indicazioni dei gestori siano conformi alle normative, allo statuto e al documento sulla politica di investimento del fondo pensione.
Costi
I costi riguardano sia i costi di amministrazione sia i costi di gestione del patrimonio, a cui sono aggiunte altre spese necessarie al funzionamento del fondo. Sono applicate delle commissioni anche alle operazioni prima della pensione, come l’anticipazione o il cambio (switch) di comparto.
Per quanto riguarda il confronto e l’analisi dei costi rimando all’articolo Introduzione alla Previdenza Complementare e ai Fondi Pensione. Brevemente, ricordo che la COVIP calcola un Indice Sintetico di Costo con uguale formulazione per tutte le forme pensionistiche che permette di confrontarle e valutare la gestione in base alle performance ottenute, ricavabili sempre dal sito dell’Autorità di Vigilanza.
Prestazioni Prima del Pensionamento
Il trasferimento della posizione è possibile dopo 3 anni dall’adesione o in qualunque momento se vengono meno i requisiti di partecipazione al fondo. Per il trasferimento è necessario sottoporre all’aderente la Scheda dei Costi del fondo da cui ci si trasferisce.
L’anticipazione può essere richiesta solamente dopo 8 anni di adesione per determinati motivi (spese sanitarie; ristrutturazione o acquisto prima casa per sé o per i figli; congedi per la formazione) per gli importi versati nel conto reale, è escluso il TFR accantonato nel conto figurativo. È possibile reintegrare la posizione.
Il riscatto è possibile solo quando vengono meno i requisiti per la partecipazione alla forma pensionistica complementare prima del pensionamento (es. licenziamento o cessazione rapporto di lavoro).
Prestazioni Pensionistiche
Le Prestazioni Pensionistiche sono disciplinate dal Dlgs 124/1993 e si differenziano dai dipendenti privati. Il fondo pensione riconosce agli aderenti:
- una pensione di vecchiaia al raggiungimento dei requisiti previsti dal sistema obbligatorio di appartenenza in presenza di almeno 5 anni di aderenza al fondo.
- una pensione di anzianità in caso di cessazione dell’età lavorativa con un’età al massimo inferiore di 10 anni rispetto alla pensione di vecchiaia e con 15 anni di adesione al fondo pensione.
L’aderente maturati i requisiti per la prestazione pensionistica ottiene una rendita calcolata in base all’età e al montante accumulato. È possibile trasferire il capitale a un’altra forma pensionistica complementare se le condizioni di erogazione sono più favorevoli. Le tipologie di rendite sono vengono previste dal fondo. La rendita reversibile prevede che al decesso dell’aderente continuerà ad essere erogata al soggetto indicato. La rendita con restituzione del montante residuale viene liquidata al beneficiario in un’unica soluzione.
In caso di decesso prima della pensione la posizione è riscattata da coniuge, dai figli o dai genitori. In mancanza di questi soggetti e se non ci sono altre disposizioni dell’aderente la posizione è acquisita dal fondo.
La liquidazione in forma di capitale può avvenire per un importo non superiore al 50% del montante, (a meno che l’importo annuo della pensione sia inferiore al 50% dell’assegno sociale) e il rimanente viene erogato sotto forma di rendita.
La Rendita integrativa temporanea (RITA) consiste nella possibilità di ricevere tutto o in parte il capitale accumulato fino al conseguimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. Normalmente l’importo è frazionato. Per le condizioni rimando sempre all’articolo introduttivo sulla previdenza complementare e ai documenti COVIP disponibili nelle fonti.
Informazione agli iscritti
I fondi pensione entro il 31 marzo di ogni anno inviano una comunicazione periodica agli aderenti con tutte le informazioni sull’andamento degli investimenti, della propria posizione individuale e le informazioni sulla contribuzione.
L’organizzazione
I fondi pensione per i dipendenti pubblici sono enti la cui struttura organizzativa prevede organi di amministrazione e controllo con la rappresentanza paritetica dei soggetti istitutori, analoga a quella dei fondi pensione negoziali.
Note
1 che cosa si intenta per Pubbliche Amministrazioni (PA) è indicato all’art. 1 comma 2 del Dlgs 165/2001.
Fonti
www.covip.it
www.inps.it
Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, Quello Che Conta
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Previdenza Complementare
Covip, Calcolo del Indice Sintetico di Costo e dati
Covip, Informazioni sulla Previdenza Complementare
Covip, Fondi Pensione del Pubblico Impiego
Covip, Fondi Pensione Negoziali
Decreto legislativo del 21 aprile 1993, n. 124; D.lgs. del 5 dicembre 2005, n. 252
Propensione.it, Deduzione fiscale: fondo pensione e 730
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